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Bandi PNRR per il digitale: progettare la trasformazione digitale, nonostante tutto

I bandi PNRR per il digitale portano soldi, e non pochi, ma da soli non riescono a garantire qualità e miglioramento nell’amministrazione digitale. In questo caso più che mai, la riuscita finale dipende dalla capacità di chi partecipa all’avviso.

Vediamo come progettare interventi di trasformazione e attirare i contributi PNRR per generare valore concreto e duraturo, oltre gli obiettivi indicati dagli avvisi (pubblicati sul portale padigitale2026) .

Un intervento completo ma non troppo sui tre bandi, con attivazione di SPID/CIE, 35 servizi di incasso pagoPA e 35 servizi su app IO, porta nelle casse comunali i seguenti contributi, variabili in base alla popolazione:

Fino a 5.000 abitanti:euro 43.750
Da 5.001 a 20.000 abitanti:euro 56.000
Da 20.001 a 100.000 abitanti:euro 103.215
Da 100.001 a 250.000 abitanti:euro 148.610
Oltre 250.000 abitanti:euro 404.390
Ipotesi di contributo totale

Si tratta di somme significative che consentono davvero, in relazione alla dimensione dei comuni, di progettare una trasformazione digitale di qualità, pur con qualche difficoltà, anche contabile-amministrativa. Infatti, il termine “progettare” porta a pensare a spese di investimento (il PNRR è un grande piano di investimenti), mentre la digitalizzazione, nell’epoca dei SaaS (Software as a Service) è fondamentalmente spesa corrente, per di più destinata a ripetersi negli anni, oltre l’orizzonte temporale del PNRR. Ma questa è un’altra storia.

Se un ente è arrivato al 2022 e ancora non ha implementato l’identità digitale SPID/CIE e i pagamenti pagoPA (e pure i messaggi su IO, va’), probabilmente, indipendentemente dai motivi, non ha gestito al meglio la transizione digitale. Ma potrebbe esserci ancora tempo, forse per l’ultima volta, per (ri)organizzare il proprio “servizio digitale”.

Questa breve guida vuole fornire spunti e indirizzi ai comuni, con particolare riguardo ai piccoli, per revisionare il modo di fare trasformazione digitale.

Progettare la revisione del sistema informativo in chiave digitale e intercettare le risorse PNRR

La revisione e/o il consolidamento della gestione della trasformazione digitali si muove su due fronti: l’acquisizione di competenze specifiche e l’acquisizione di strumenti adeguati. Va da sé che la digitalizzazione non è un bene assoluto in sé, ma lo è se migliora la produttività degli uffici e crea valore sociale, cioè se effettivamente migliora il rapporto fra cittadini e imprese da una parte e istituzioni dall’altra.

In primo luogo, la trasformazione digitale richiede competenze. Non importa dove si trovino, se all’esterno o all’interno dell’amministrazione, ma che si trovino e che siano sufficientemente stabili e durature per consentire di realizzare un progetto che non può avere termine di esecuzione breve. Inoltre – suona banale ma conviene ribadirlo – la tecnologia a supporto dell’amministrazione digitale è e sarà sempre in continua evoluzione, il digitale stesso, per sua natura, ha bisogno di continui adattamenti che consentano di cogliere opportunità di miglioramento. Sul contenuto delle competenze torniamo più avanti.

In secondo luogo, la trasformazione digitale richiede strumenti: tecnologi e organizzativi. Questi dovrebbero coprire tutte le funzioni comunali, con diversi livelli di profondità e automazione, anche in dipendenza delle specificità del contesto territoriale e socio-economico. Alcune componenti tecnologiche e organizzative sono irrinunciabili, perché costituiscono il cuore del sistema informativa di una pubblica amministrazione. Fra queste emerge il sistema di gestione documentale, inteso come strumento tecnologico (protocollo informatico e repertorio e creatore di atti amministrativi e documenti in genere con le dovute appendici, per esempio quelle di esposizione dei dati a fini di trasparenza) e regole organizzative (come i documenti entrano ed escono dall’ente, come circolano fra gli uffici, che formato hanno i documenti informatici ecc.). Del resto la forma scritta è la cifra essenziale dell’attività amministrativa e quindi non si può prescindere da una corretta gestione documentale.

Il dispiegamento degli strumenti tecnologici appena richiamati consente di raggiungere, in una cornice strategica, gli obiettivi fissati dagli avvisi PNRR per il digitale e, quindi, di coprire i costi di revisione del sistema informativo che, almeno in fase di avvio, prevedono dei costi iniziali una tantum (installazioni e configurazioni, importazione di dati e documenti esistenti, addestramento del personale e dell’utenza esterna) e dei canoni periodici di uso, assistenza e manutenzione.

Le competenze

Le competenze necessarie per guidare la trasformazione digitale sono in buona parte delineate dalla legge. L’articolo 17 del d.lgs 82/2005 (il Codice dell’Amministrazione Digitale, in sigla CAD) istituisce e rende obbligatoria, per ciascuna amministrazione, la figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD), posizione di livello dirigenziale che possiede:

  • competenze tecnologiche (v. più avanti);
  • competenze di informatica giuridica;
  • competenze manageriali,

che gli consentono di svolgere, insieme al suo ufficio, fra gli altri, compiti di:

  • coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi;
  • indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi forniti dai sistemi informativi;
  • indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
  • accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  • analisi periodica dell coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza;
  • pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici.

L’articolo 17, fra i compiti del RTD, descrive anche alcuni obiettivi pratici: “pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione“.

L’esperienza e le indicazioni delle discipline coinvolte consentono di dettagliare quali siano le competenze tecnologiche da esprimere in seno a un ente nell’azione di guida della transizione digitale:

  • gestione documentale (records management) e diritto del documento informatico;
  • conoscenza delle piattaforme abilitanti e loro possibilità di interazione con il sistema informativo locale;
  • conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza informatica (intesa come regole di condotta, procedure, strumenti tecnologici, configurazione di reti e sistemi operativi);
  • organizzazione di processi e flussi di lavoro, con capacità di renderli semplici e lineari;
  • conoscenze delle nuove tecnologie in generale per progettare sistemi e servizi software.

Oggettivamente, queste competenze sono un “lusso” che poche amministrazioni possono permettersi. Almeno come risorse interne stabili e numericamente significative. Niente vieta, ed è scelta obbligata per i piccoli comuni, di reperire le competenze all’esterno, attivando supporti consulenziali, mirati e con oggetto e perimetro di intervento ben definiti. Dove invece piccoli comuni sono riusciti ad aggregarsi ed organizzarsi in un’unione di comuni che vada al di là di un apparato formale, appare del tutto conveniente organizzare un “servizio digitale” strutturato, in modo da istituzionalizzare le competenze (con il dovuto inquadramento e riconoscimento per le competenze qualificate – del resto il Responsabile per la Transizione Digitale è posizione di livello dirigenziale).

Gli strumenti

Dotarsi i strumenti tecnologici adeguati richiede, in prima battuta, un censimento delle funzioni svolte dall’ente (seguirà una guida specifica) e l’individuazione di quelle che più di altre sono da gestire con applicativi software dedicati. In un comune esistono certamente funzioni che, per legge o per buon senso, non possono non essere gestite con software specifici. Di seguito un elenco – pre niente esaustivo ma giusto per rendere l’idea -, che ne specifica anche alcune caratteristiche irrinunciabili (al di là degli obblighi di legge):

  • protocollo informatico / sistema di gestione documentale, il cuore di tutto: conforme alle linee guida (es.: gestione del sigillo elettronico), soprattutto deve consentire (tramite API o web service) la protocollazione da parte di software esterni, con possibilità di fascicolare e di gestire il flusso documentale fra le scrivanie virtuali:
  • anagrafe, stato civile e servizi demografici in genere, una funzione fondante (anche se delegata) del comune: oltre a far bene il suo lavoro, il software di anagrafe dovrebbe avere una banca dati con la stessa struttura dell’anagrafe nazionale ANPR, dialogarci in entrambe le direzioni (anche in vista dei servizi di rilascio dei certificati e di cambio di indirizzo di prossima attivazione), fungere da anagrafica per tutti i software dell’ente (protocollo in primis), esporre un servizio online per i cittadini che consenta di attivare i procedimenti non gestiti da ANPR e collegato al protocollo per consentire la corretta registrazione delle istanze;
  • contabilità: che sia pienamente compatibile con il mondo SIOPE+ per dialogare con la tesoreria (mandato elettronico ecc.) e la Ragioneria generale dello Stato, deve “parlare” anche con il sistema pagoPA in modo da rendere possibile e automatizzare la regolarizzazione e la contabilizzazione dei pagamenti elettronici e consentire agli uffici di tenere sotto controllo le disponibilità di bilancio (magari direttamente dal software per la redazione degli atti amministrativi).

Inoltre, sia per obbligo di legge sia, soprattutto, per avvicinare i cittadini all’amministrazione. è necessario che attraverso il sito web del comune si raggiunga un servizio online (una pagina web con funzioni avanzate) che descriva tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune, metta a disposizione la modulistica e, soprattutto, consenta di attivare il procedimento direttamente online: un portale di procedimenti e servizi online, insomma.

Indipendentemente dalle funzioni alle quali è di supporto, un software usato in un comune nel terzo millennio:

  • funziona tramite web, cioè vi si accede direttamente da un browser, senza bisogno di ulteriori installazioni;
  • è fornito in modalità SaaS, acronimo che sta per Software as a Service e sta a indicare che il fornitore prende in carico tutti gli aspetti di funzionamento del software: server su cui farlo funzionare, installazione, configurazione, manutenzione, assistenza;
  • deve interoperare (parlare, dialogare, scambiarsi dati e documenti, interfacciarsi, integrarsi) con gli altri software coinvolti nelle funzioni alle quali è di supporto (al 99% con il protocollo informatico);
  • deve essere in grado, prima di metterlo in esercizio, di importare dentro di sé dati e documenti precedentemente gestiti con altri strumenti informatici;
  • deve consentire in ogni momento di ottenere senza costi un’estrazione dei dati e dei documenti che contiene (che stanno sì su un server del fornitore ma sono ovviamente del comune!), che deve essere facilmente interpretabile sia da un operatore umano sia da una macchina per consentire un semplice passaggio da un software all’altro.

Strumenti software

  • Accessibili tramite browser (web application)
  • Erogati come SaaS (cloud)
  • Interoperabili con gli altri software
  • Importano i dati precedentemente gestiti in altri software
  • Esportano in ogni momento i dati
  • Conformi alle linee guida (dove presenti)
Protocollo informatico
  • Conforme alle linee guida (es.: sigillo qualificato)
  • Consente la protocollazione da parte di sistemi esterni
  • Permette il flusso di documenti fra uffici e persone
  • Fascicola e organizza la documentazione
Servizi demografici
  • Interagisci con ANPR
  • Ha la stessa struttura dati di ANPR
  • Fa da anagrafica a tutti i software
  • Ha un portale per il cittadino
  • Integrato con il protocollo
Contabilità
  • Compatibile con SIOPE+
  • Integrato con il sistema dei pagamenti pagoPA
  • Regolarizzazione dei pagamenti elettronici automatizzata
  • Integrato con la redazione degli atti amministrativi

Come attrarre e intercettare i bandi PNRR fin qui pubblicati: SPID/CIE, pagoPA, app IO

La revisione del “servizio digitale” come sopra descritta, nella parte di dotazione strumentale, soddisfa in modo naturale gli obiettivi di risultato posti dagli avvisi PNRR su identità digitale. Attenzione però: i risultati indicati negli avvisi non sono gli obiettivi propri dell’attività di revisione del “servizio digitale” del comune/unione, ma ne sono esclusivamente un effetto collaterale.

Infatti, un buon sistema informativo che intenda erogare servizi di qualità al pubblico non può prescindere dall’uso dell’identità digitale, dai pagamenti elettronici pagoPA, dall’uso di app IO per migliorare la comunicazione con i cittadini. Non vale tuttavia l’implicazione inversa: un sistema che usa questi strumenti non si qualifica necessariamente come buono.

Autenticarsi a un servizio con SPID o CIE è una comodità e una garanzia di sicurezza, ma non fa da sé la qualità del servizio e dell’esperienza: la porta non è la casa. Allo stesso modo, implementare formalmente un sistema di pagamenti pagoPA che rispetti la relativa tassonomia, non garantisce affatto che l’intero percorso di vita di un pagamento (dalla nascita dell’esigenza di pagamento fino alla rendicontazione contabile) sia gestito correttamente con soddisfazione sia per il cittadino debitore sia per l’operatore comunale. Lo stesso vale per app IO, non basta pubblicare formalmente “servizi” (che poi sono messaggi), ma occorre trarre il meglio della app: individuare i “servizi” da pubblicare su IO nel giusto numero, con equilibrio fra l’eccessiva genericità e l’eccessiva frammentazione, abbinare al servizio, nel catalogo, una scheda descrittiva con rimando (link) al servizio online sottostante, accessibile dal sito del Comune, elaborare messaggi significativi, che consentano a loro volta di intraprendere ulteriori azioni dove necessario (un pagamento, un promemoria in agenda oppure, ancora, seguire un link al servizio online sul sito del comune per compiere azioni più articolate.

Così nel definire il piano degli strumenti tecnologici da acquisire o rinnovare, è opportuno tenere d’occhio gli obiettivi (collaterali) del PNRR:

  • SPID/CIE: se non già attivati nell’ente, il percorso di revisione degli strumenti digitali necessariamente includerà servizi online che, obbligatoriamente, implementano l’autenticazione tramite identità digitale;
  • pagamenti elettronici pagoPA: sfogliando la tassonomia nella sua ultima versione, individuare i pagamenti effettivamente gestiti dal comune, individuare quali pagamenti sono da inserire in un processo di attivazione/fruizione di un servizio online, quali possono essere gestiti esternamente a un servizio online strutturato come “pagamenti dovuti” (cioè pagamenti quantificati a carico del comune e per i quali si recapita un avviso di pagamento al debitore) e, residualmente, quali sono da lasciare come “pagamenti spontanei” cioè attivabili direttamente dal debitore dal sito del comune (pagamenti non attesi da parte del comune e non gestiti da servizi online – per es. l’imposta di soggiorno – per i quali comunque vanno gestite correttamente le fasi successive fino alla contabilizzazione);
  • servizi/messaggi app IO: tenendo conto del fatto che, al momento, i messaggi IO non hanno valore di notifica legale e non consentono in alcun modo di aver conferma di ricezione e/o lettura, nel censimento delle funzioni e dei discendenti servizi al cittadino, individuare quali richiedono una comunicazione rapida ed efficace con il cittadino da veicolare tramite app IO e prevedere quindi l’integrazione con gli applicativi a supporto di quelle funzioni. Per funzioni che non si gestiscono con applicativi specifici, dotarsi di un sistema di invio (puntuale o massivo) di messaggi IO indipendente.

Grazie per l’attenzione e buon “servizio digitale”!


Prossimamente…

Fascicoli e archivio

In questo articolo si è incidentalmente citata la fascicolazione dei documenti. In attesa di un approfondimento specifico, vale la pena ricordare due punti:

  • in età digitale l’archivio del comune è ibrido (cartaceo e digitale) e la sua componente digitale risiede nel protocollo informatico;
  • di conseguenza i documenti che stanno tradizionalmente insieme in fascicoli perché pertinenti a uno stesso affare, devono essere associati fra loro dentro il sistema di protocollo informatico: non esistono archivi fuori del protocollo, organizzare dei file nelle cartelle di un PC o di una condivisione di rete non è archiviare!
Il censimento digitale

Nell’articolo si è fatto riferimento all’esigenze di censire le funzioni svolte dall’ente, il personale, le attuali dotazioni e le risorse finanziarie. per definire l’organizzazione del “servizio digitale”. Vedremo come farlo dall’osservazione di un’esperienza reale.

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